Possiamo cambiare il nome alle cose ma le cose restano le stesse….e’ forse questo il caso?

Per quanti sono nel settore dei rifiuti da anni il nome SISTRI evoca ricordi pochi piacevoli.

Il SISTRI ovvero il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti che avrebbe dovuto soppiantare i classici e tanto cari registri di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti (in carta chimica) ed il MUD è stato un fallimento compreso appieno solo a Gennaio 2019 quando fu definitivamente abrogato dopo una serie di false partenza, diritti incamerati per anni, malfunzionamenti, eccezioni normative che hanno stravolto la gestione dei rifiuti e soprattutto doppi binari praticamente inutili.

Ma il mondo si evolve, la digitalizzazione è il futuro che stiamo vivendo e che vogliamo vivere nei prossimi anni ed anche i rifiuti devono seguire questa strada. L’orizzonte che si prospetta è fatto di dematerializzazione dei documenti cartacei (le foreste ringrazieranno), un migliore e più efficiente sistema di tracciabilità di tutti i rifiuti che produciamo ed avviamo a recupero/smaltimento, incremento reale dei controlli da parte degli organi di vigilanza. Questo sarebbe il mondo ideale…e chissà che non lo sia.

Infatti dopo l’abrogazione del SISTRI un nuovo attore è apparso sulla scena, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Istituito formalmente dal D.L. 135/2018 da lì in poi se ne sono perse le tracce.

Ma cosa è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti?

Per capirne qualcosa in più dobbiamo leggere la Legge 11 Febbraio 2019 n.12 che ha convertito il D.L. di cui sopra. E’ all’interno di questa norma che troviamo il primo pezzo del puzzle che vedremo comporsi nel prossimo futuro.

Il Registro Elettronico dovrebbe sostituire il registro di carico e scarico, i formulari di identificazione dei rifiuti, il MUD e garantire una trasmissione continua ed in tempi brevi di tutti i dati inerenti la gestione dei rifiuti da parte degli iscritti agli organi di vigilanza.

Al Registro dovranno iscriversi:

  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

E poi per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento  di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d ) e g) ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000 €, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212 comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.

Come abbiamo detto avevamo perso le tracce del Registro Elettronico almeno fino al 5 Maggio 2020 quando viene nuovamente citato nel documento: “Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della direttiva (EU) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (atto 169)”.

Al comma 14  dell’articolo 1 ritroviamo il Registro Elettronico con qualche notizia in più rispetto a quanto sapevamo.

Il Registro Elettronico sarà gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Registro si comporrà di due sezioni:

  • Sezione Anagrafica comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti
  • Sezione Tracciabilità comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto

Quando lo schema di legge sarà approvato ed avremo i relativi decreti attuativi potremo iniziare a delineare un quadro più dettagliato e ad osservare le corrispondenze con il vecchio SISTRI.

E’ bene non dimenticare che  il Registro Elettronico prevede dei diritti da versare da parte delle imprese iscritte al nuovo sistema.