Con l’introduzione della Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, di conversione del Decreto Legge n. 34/2020 le modalità di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti subiscono una variazione.

Infatti con l’art. 228 bis della legge di cui al punto precedente, viene abrogato l’articolo 113 bis del decreto legge emanato durante la prima fase dell’emergenza COVID-19 denominato “Cura Italia”.

Tale decreto proprio per far fronte all’emergenza sanitaria ed al lock-down resosi necessario per contenere al massimo il propagarsi della diffusione del virus aveva disposto una deroga ai limiti del deposito temporaneo.

Con l’introduzione quindi dell’art. 228 bis le disposizioni relative alla gestione del deposito temporaneo tornato alle condizioni originarie ed i Produttori di rifiuti devono porre in essere tutte le azioni necessarie per il ripristino delle stesse.

Ricordiamo che secondo l’art. 183 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006, il deposito temporaneo può essere gestito, a scelta del Produttore, unicamente secondo due modalità di gestione:

  • Criterio Volumetrico
  • Criterio Temporale

Appare opportuno sottolineare che la scelta del criterio di gestione del deposito temporaneo, dato che non vi sono ulteriori specificazioni nella norma, è da intendersi esteso a tutti i rifiuti che vengono prodotti all’interno dell’unità locale.

In modo sintetico cerchiamo di riepilogare quali sono nello specifico i due criteri di gestione del deposito temporaneo.

Criterio volumetrico: i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga  complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Criterio temporale:  i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

La scelta del criterio da adottare spetta unicamente al Produttore e può lasciarne traccia all’interno delle proprie procedure di gestione dei rifiuti aziendali.

Ovviamente, per i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, il deposito temporaneo deve rispecchiare quanto riportato nel registro.

Il mancato rispetto delle condizioni normative (quindi non solo quelle relative ai criteri di gestione ma anche tutte le altre disposizioni previste dalle norme) espone il Produttore ad una sanzione per gestione non autorizzata di rifiuti secondo l’art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – info@ambiente-rifiuti.com